In Italia, come sappiamo, molti (se non tutti) abbiamo problemi di punti patente (io si, grossissimi). Con la sentenza n.277 del 7 luglio 2007, pronunciandosi sulla annosa questione dell'obbligo di taratura e revisione periodica degli strumenti di rilevazione automatica della velocità, (si trattava di un telelaser, ma la questione è identica per qualsiasi apparecchiatura) la Corte Costituzionale si è pronunciata affermando che:
Il rimettente, nella ricostruzione del quadro normativo e nella individuazione della norma rispetto alla quale lamenta una irragionevole disuguaglianza, ha indicato la disciplina secondaria concernente gli strumenti di misura utilizzati nei rapporti commerciali e non ha, invece, sperimentato lapplicazione della normativa generale del 1991 alla luce del sistema internazionale delle unità di misura SI, che comprende la velocità come unità derivata (tale normativa lamministrazione aveva dichiarato nel 2000 di volere attuare: nota 27 settembre, n. 6050, del Ministero dei lavori pubblici-Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale).
Lerronea individuazione della norma indicata come termine di comparazione non consente al giudice rimettente di affermare che, data lirripetibilità dellaccertamento, la mancata previsione di tarature periodiche per assicurare la funzionalità dello strumento di rilevazione della velocità violi gli artt. 24 e 111 Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dellart. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo con lordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.
In pratica la questione è stata dichiarata non fondata, parrebbe di comprendere in meniera univoca, sol perchè il Giudice di Pace di DOLO, nel rimettere la questione alla Corte, ha errato nella indicazione della normativa giudicata in contrasto con la costituzione. La pronuncia è potenzialmente DEVASTANTE. Fatene tesoro. ;)
Citazione di: belzebelze il Luglio 17, 2007, 13:19:10 PM
Il rimettente, nella ricostruzione del quadro normativo.........
......
L'erronea individuazione della norma indicata come termine di comparazione .....
......
Fatene tesoro.
:-[
e quindi Avvoca' ?
??? ??? ..posso dire di aver capito poco???? ;D ;D
In effetti il legalese non è facile da capire... ???
Secondo me significa in sostanza che il nuovo codice della strada è anticostituzionale (è contro gli art 24 e 111 della costituzione) perchè non consente il contradditorio della prova, soprattutto se il dispositivo di rilevazione non è tarato... (in arancione i passi salienti della costituzione)...
Giusto Belze ?? ???
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.1
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dellaccusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e linterrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dellaccusa e lacquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dellimputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto allinterrogatorio da parte dellimputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dellimputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Ok, sono un alieno. ;) Normalmente, le impugnazioni dei verbali di contestazione per 142 C.d.s. (valido per la generalità delle apparecchiature, quindi di massima per Speedphot, traffipax, provida, telelaser, velomatic, autovelox 104/X-105/x, e dovrebbero esserlo in buona parte anche per i tutor, ma non ne ho mai "affrontato" uno) sono grosso modo gli stessi:
1 omessa contestazione immediata (o carenza di motivazione concreta sulla stessa);
2 erroneo funzionamento o utilizzo dell'apparecchiatura;
3 illegittimità o mancanza dell'omologazione;
4 assenza dell'agente operatore nell'uso di apparecchiature non omologate per l'utilizzo automatico e non assistito;
5 notificazione tardiva
6 violazioni di forma (del verbale rispetto al Reg. al C.d.s.)
7 mancata revisione periodica e taratura dell'apparecchiatura con riferimento all'unità di misura utilizzata per la rilevazione (velocità) rispetto a campioni nazionali;
8 altri
Caduta la possibilità di dolersi del nr.1 (non lo accoglie più nessuno, anche per modifiche legislative intervenute), di scarsa frequenza i nr.2, 4, 5 e 6, e difficilmente accolto il nr.3, il cavallo di battaglia era diventato il nr.7, la taratura.
Il Ministero Infra. e Trasp. ha più volte negato l'applicabilità della 273/91 (quella sui campioni nazionali), la Cassazione l'ha seguito a ruota, e i G.D.P. nella maggior parte dei casi a seguire; tutti affermavano che fosse sufficiente la previa verifica del regolare funzionamento da parte dell'agente accertatore.
Ora, se il Giudce di Pace di Dolo, nel chiedere alla Corte Costituzionale se l'accertamento effettuato con un apparacchiatura non tarata e revisionata periodicamente (anche in violazione della normativa internazione UNI 30012) fosse compatibile con la costituzione, non avesse SBAGLIATO nell'indicare la norma assunta come contrastante con la Costituzione, la Corte avrebbe pronunciato la incostituzionalità della norma, e quindi affermato la necessità di taratura e revisione periodica. Implicitamente lo ha comunque affermato, ragione per la quale sono da attendersi altre questioni (si spera formulate correttamente) di legittimità costituzionale. Lo si può utilizzare quale elemento di carattere logico (ed in parte giuridico) nei ricorsi.
Concordo, il legalese è quasi come il sindacalese o il politichese, ma spero di essere stato più comprensibile questa volta. ;)
come disse i cuoco di amici miei: "unn'ho capiho un ca..." :(
A parte gli scherzi... non ho capito all'atto pratico i che ce ne viene. ???
Sì Geng@, effettivamente.....sbarauda! Serve per i ricorsi contro le contravvenzioni per eccesso di velocità, con questa sentenza li potresti vincere, mentre prima della sentenza li avresti persi. Ragazzi scusatemi, evidentemente non riesco a farmi capire. La considero una sconfitta personale. :hmmm:
Citazione di: belzebelze il Luglio 18, 2007, 11:38:48 AM
Serve per i ricorsi contro le contravvenzioni per eccesso di velocità, con questa sentenza li potresti vincere, mentre prima della sentenza li avresti persi. Ragazzi scusatemi, evidentemente non riesco a farmi capire.
Adesso si che ho capito!!!!!!
Citazione di: belzebelze il Luglio 18, 2007, 11:38:48 AM
Sì Geng@, effettivamente.....sbarauda! Serve per i ricorsi contro le contravvenzioni per eccesso di velocità, con questa sentenza li potresti vincere, mentre prima della sentenza li avresti persi. Ragazzi scusatemi, evidentemente non riesco a farmi capire. La considero una sconfitta personale. :hmmm:
Ora sì che prima no! :)
Chaperoninee fossantibodi? :D
Eh Geng@, solestreminto, colminto e colantreno, ma un pò più in là. Ne ho già preso atto, anni e anni di studio e lavoro per ottenere quale risultato? Parlare una lingua che non si capisce. :angry2: Tutto è bene.......
Citazione di: belzebelze il Luglio 18, 2007, 11:38:48 AM
...evidentemente non riesco a farmi capire. La considero una sconfitta personale. :hmmm:
Ma no, dai... :susu: Tutto sommato non era poi così incomprensibile... :P Alla quarta lettura :lettura: tutto appariva chiaro e brillante :idea: :D :D :D
Scherzi a parte, anche se non sono del "ramo", io ci ero arrivato...
Citazione di: belzebelze il Luglio 17, 2007, 17:25:13 PM
Ok, sono un alieno. ;)
...che sia un alieno anch'io :vulcan: :w00t: ??
:D :D :D Su con la vita Belzebelze!
E' giusto così, ogni mestiere ha il suo linguaggio... figurati l'unico designer che conosca che riesce a spiegare le sue strategie progettuali in maniera più semplice che mettersi le dita nel naso é un mio ex-prof che ha più di 80 anni. Lo potrebbe capire il fornaio dell'angolo e ti assicuro questo non toglie niente alla vastità e profondità dei suoi pensieri.
Forse per eccesso di zelo siamo abituati a sovraccaricare il nostro modo di comunicare; comunque se ora leggo i post in ordine inverso posso partire dall'utilità pratica spiccia fino ad arrivare a tutti i riferimenti e motivazioni. :)
Grazie per la solidarietà. Ora va meglio. :cucita:
Questa è una bella dritta per fare ricorso, ma faccio 4 osservazioni mooooooolto simili:
1)quando mi hanno preso con il laser in autostrada a 160 km/h(ed ero neopatentato quindi 3 mesi senza patente..)mi hanno preso a 180 metri circa e io facevo veramente i 160 km/h;
2)quando mi hanno preso con il laser in autostrada a 181 km/h(e non ero neopatentato, ma recidivo quindi 2 mesi senza patente..)mi hanno preso a 743 metri (e vi assicuro che a questa distanza non li noti) e io facevo veramente i 181 km/h;
3)quando mi hanno preso con l' autovelox in autostrada a 181 km/h(foto datata prima della sospensione numero 2 e arrivata a casa dopo la sospensione numero 2...)mi hanno fotografato e io facevo veramente i 181 km/h( per fortuna non mi hanno fermato e quindi ho dichiarato che non sapevo chi guidasse dato che era auto aziendale;
4) quando mi hanno preso sul Roya con il laser in paese a Breil (colle di Tenda che da Limone Piemonte va fino a 20Miglia) mi hanno preso a 100 metri circa e facevo i 55 km/h (velocità effettivamente segnata dal mio contakm)--->pagato subito 22 euro di multa alla gendarmerie.
Morale della favola??? Che siano nascosti, che siano tarati(non i poliziotti eh), che siano laser o autovelox o che cazz d'altro esiste a sto mondo, quei cosi vedono veramente che velocità fai!!!Ergo se sei oltre il limite sei in torto, scappatoie legali o no. Ovviamente ti ringrazio di nuovo per la dritta perchè sarà da me utilizzata in caso il mio piede o il mio polso destro decida di punirmi di nuovo (soprattutto in moto comanda sempre lui). Per adesso .....sgrat ....sgrat....sgrat
Tetomotard, la gittata del telelaser dovrebbe arrivare a 1200 metri, occhio. Tutti i tele che mi sono capitati, fortunatamante non avevano neppure la camera e li ho demoliti così, a distanze notevoli (dai 500 metri in su) non l'avete puntato addosso a me, ma a un altro, probabilmente un falco pellegrino in picchiata. :D ;D Sul fatto che, in realtà, siano efficaci (generalmente, a parte la 164 che faceva i 340 Orari) concordo. Ma se ha bisogno di salvarti il c..o, bè,.... ;)
Citazione di: belzebelze il Luglio 24, 2007, 12:44:30 PM
Tutti i tele che mi sono capitati, fortunatamante non avevano neppure la camera e li ho demoliti così, a distanze notevoli (dai 500 metri in su) non l'avete puntato addosso a me, ma a un altro, probabilmente un falco pellegrino in picchiata.
Mi puoi spiegare meglio sto discorso della camera?
mvc76
Sì MCV, intendevo fotocamera. La maggior parte dei laser in circolazione (LTI 20-20 della Eltraff) non hanno la macchina fotografica che consente di impressionare su pellicola il momento in cui avviene la rilevazione, ed in questi casi c'è solo uno scontrino sul quale è stampata la velocità, la data e l'orario, e gli operatori aggiungono a penna la targa. In caso di traffico abbastanza intenso, o in fase di sorpasso, non è impossibile far sorgere nel giudice (anche a mezzo testimoni) il dubbio che l'auto non fosse la tua, ma quella che seguiva, precedeva o affiancava la tua. Se il Giudice non ritiene sufficientemente provato l'accertamento può annullare il verbale. Spesso ha funzionato. Se c'è la fotocamera, il discorso si complica, e si passa alla mancata taratura. ;)
Sto Belze.... Ne sa una più di BelzeBU'... :diavolo3: :P :P :P :D :D :D
Sei grande!
Grazie per la spiegazione! :ok:
Citazione di: belzebelze il Luglio 24, 2007, 13:15:25 PM
Sì MCV, ....
...ci terrei solo a precisarti che il mio nick è:
mvc ;)
:) :)
mvc76
Scusa, non so perchè mi veniva MCV. Ok, MVC. ;)