Con sentenza nr.165 del 20 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha fatto ulteriore chiarezza sulla partata dell'art.126 bis C.d.s. cghe sanziona chi non fornisca i dati della patente del conducente in caso di accertamento con contestazione differita affermando in paricolare che "Resta, dunque, confermata, nell'applicazione anche del testo originario dell'art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, la necessità di distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all'invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante dovrà essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio.
http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid=1
Capito, praticamente è come se fosse una risposta di prestigio ad accogliere lo strumento legificatorio, ma con triplo scappellamento a destra. :D :D
Grazie Belze.
:-[ Cavolo Belze, ma non puoi tradurre per chi non è del mestiere???
ca**o, ma non è possibile, tutte le volte la stessa storia >:(
- allora, ti fanno l'autovelox, 142 comma IX, multa e decurtazione punti
- ma non ti hanno fermato, allora con il verbale ti mandano un prestampato dove dichiari chi guidava, a chi togliere i punti
- prima era sufficiente che non identificassi il conducente per beccarti anche il 126 bis, 250 euri in più
- la sentenza chiarisce che se tu non rispondi, o rispondi dicendo bohhhhhhhhhhhhh, chi ca**o se lo ricorda, fanno bene a farti l'altra multa, ma se dici non ho risposto nei termini perchè stavo in obitorio, ospedale, c'erano le cavallette, oppure docmarco mi ha cavato le pupille al posto di una mola allora c'hai raggione tu :P
Eh, Belze, è come se io ti parlassi del mantenimento di un crease dopo un chamfer su un edge di una poly (altrimenti detto: "ca**o lasciaci lo spigolo").
Beh sarà una roba da dover documentare suppongo no?
Citazione di: Geng@ il Luglio 11, 2008, 22:21:16 PM
Eh, Belze, è come se io ti parlassi del mantenimento di un crease dopo un chamfer su un edge di una poly (altrimenti detto: "ca**o lasciaci lo spigolo").
Beh sarà una roba da dover documentare suppongo no?
No, no, sei stato chiarissimo altro che Belze. ::)
Salut
neppure il secondo post si capiva? :(
si si.........si capisce........bravo belze questi aggiornamenti sono molto utili.......... ;)
Sì, il secondo sì.
Belze anche il primo si capiva. ;)
E' che tu ormai li hai viziati troppo e vogliono la pappa sempre pronta. ;D :D ;D :D ;D :D ;D :D
Salut
:mano: per vittorio e geng@ :beffe:
Sai veramente una cosa solo quando riesci a spiegarlo a tua nonna. :P
:-[ :angry2: :hmmm:
Vostro onore, da non esperto in materia non sono tanto d'accordo con le motivazioni....
Dunque, il problema nasce dalla possibilità di derogare dal disposto del primo comma dellart. 200 Cod. Str. laddove si impone che La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
Mi sembra di ricordare che la giurisprudenza consolidata (costituzionale, di legittimità e di merito) affermi, in modo assolutamente costante, la necessità del rispetto del diritto alla difesa ed al contraddittorio, sancito solennemente dagli artt. 24, 3 e 111 Cost. (cfr.: Cass. -una per tutte- n.4010/2000; Giudice di Pace di Piacenza, 16 maggio 2000; Trib. Novara 19/09/2000; ancora Cass. N.10107/2000).
Il Cds e i regolamenti di attuazione prevedono deroghe tassative al principio della contestazione immediata - e fra queste la Legge 01/08/2002 n.168 - consentendo di procedere alla contestazione successiva delle violazioni "solo sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e sulle strade individuate da apposito decreto prefettizio, impiegando o istallando dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui trattasi- che ove violate dagli operatori di polizia rendono illegittime le stesse multe.
A parte il discorso di possibile incostituzionalità di tale norma per violazione degli art. 3, 24, e 111 Cost. e qui potrei tirare in ballo anche l'art. 97 della Costituzione, ma non lo faccio!) la legge 168 è praticamente una norma in bianco, in quanto demanda ad unaltra fonte subordinata (nella fattispecie, un decreto prefettizio) il compito di individuare le specifiche ipotesi in cui non è necessaria limmediata contestazione dellinfrazione: è il Prefetto, con un proprio atto, a dover stabilire dove e quando il diritto costituzionale alla difesa ed al contraddittorio è limitato e compresso e dove no...
Qui si va invece oltre: quando lelevazione del verbale è intervenuta a notevole distanza di tempo, in modo inequivocabile non si può avere la certezza che il proprietario del veicolo (obbligato in solido con il trasgressore) ricordi chi era alla guida dellautovettura, ovvero a chi labbia in quella circostanza data in custodia, ovvero chi fosse con il conducente, onde testimoniare fatti contrari alla contestazione?? Cosa ci si aspetta, che il prorpietario di un veicolo, magari un padre di famiglia, tenga un registro aggiornato di chi prende l'auto, a che ora esce e a che ora rientra, che strada ha fatto e dove ha sostato? Ma stiamo scherzando??
Belze, illuminami tu!... O non ho capito una mazza (cosa peraltro possibilissima) o (anche?? :P) questa volta i giudici l'anno fatta fuori dal vasino...
:o :o :D ;D
Jimbo, purtroppo di recente è stato più volte sancito che il proprietario dell'auto è responsabile....
cass.13748 2007
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l'illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis, secondo comma, penultimo periodo, e 180, ottavo comma, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. Peraltro, la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005 - che pure ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo 126 bis cod. strada, nella parte in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale - ha affermato, con asserzione che in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa, che "nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma ottavo, del codice della strada" e che "in tal modo viene anche fugato il dubbio in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente". (Nella specie, il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione al verbale di accertamento, per violazione dell'articolo 180, comma ottavo, cod. strada, proposta da una società in a. s., secondo cui le era stato impossibile identificare il conducente a causa dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e dell'insussistenza dell'obbligo di registrare ciascun affidamento; la S.C., poichè non era stata fornita idonea ragione per esimersi da responsabilità, ha rigettato il ricorso per erronea interpretazione della norma suddetta in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005).
TUTTO cioò mi interessa....
nella busta paga di maggio 2008 mi trovo un addebito di 158 euro per violazione del 142/8 (bvelocità) in data03/11/2006 a prato. (ero li per lavoro con mezzo aziendale).
L'infrazione è stata verbalizzata l'11/01/2007 e notificata o meglio...depositata presso l'agente postale in data 01/10/2007 quindi ben9 mesi e 2 giorni dopo aver infranto l'articolo.
La mia azienda ha ricevuto il verbale ma si è dimenticata di pagare la multa e comunicare i miei dati. (non so in che data hanno ricevuto la multa ma presumo verso metà ottobre 2007).
Un paio di mesi fa arrivano in ditta le 250 euro da pagare per per non aver comunicato i miei dati più le 158 euro di multa.
A questo punto la ditta si fa carico dei 250 euro e mi addebita i 158 per la multa.
Sono intenzionato a chiedere risarcimento all'ufficio personale in quanto la multa è stata notificata ampiamente dopo i termini di legge e quindi contestabile.
Se mai i 158 euro dovrebbe pagarli quello stordito/a dell'amministrazione che non ha verificato la data di notifica , non ha nè pagato nè contestato la multa , nè mi ha informato di aver preso una multa che altrimenti avrei contestato io.
cosa ne dici Belze? Mi trovo nella ragione?
ciao roby
Roby, se posso permettermi... (ho vinto ben 4 ricorsi su 4 su questo tema... ::) :P)
Tu hai certamente ragione, perchè la notifica è stata effettuata ben oltre il termine di centocinquanta (150) giorni giudicati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 255 del 1994) come il "massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della Pubblica Amministrazione da un lato e del privato cittadino dallaltro".
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 198/1996, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione per contrasto con lart. 24 della Costituzione (se vuoi ti posso mandare l'intero testo della sentenza ;))...
Attenzione però ad eventuali regolamenti aziendali interni.... Può darsi che tutti i dipendenti siano obbligati a saldare le contravvenzioni a loro imputabili senza possibilità di ricorso... Questo solo tu puoi saperlo!
In ogni caso protestare (civilmente) non ti costa nulla... (tanto hai già pagato!! ??? ::) :D)
Citazione di: belzebelze il Luglio 14, 2008, 13:34:36 PM
Jimbo, purtroppo di recente è stato più volte sancito che il proprietario dell'auto è responsabile....
cass.13748 2007.....Corte costituzionale n. 27 del 2005). [/i]
Comprendo tutto... Però dove comincia e dove finisce la "
negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente" ?? Se mi mandano una notifica 148 giorni dopo l'infrazione io posso anche non ricordarmi da che ora a che ora la mia auto era guidata, supponiamo, da mia moglie, mio figlio e mia figlia... Anche se io ho viglilato in maniera coscenziosa con la diligenza del buon padre di famiglia!...
O no ??? ?? :hmmm:
Jimbo, se uso la logica sono perfettamente d'accordo con te, diciamo che può essere un motivo valutabile quello del decorso del tempo,senza dubbio io lo sfrutto, ma difficilmente di per se solo viene ritenuto sufficiente :(
Citazione di: jimbo il Luglio 14, 2008, 15:37:36 PM
Roby, se posso permettermi... (ho vinto ben 4 ricorsi su 4 su questo tema... ::) :P)
Tu hai certamente ragione, perchè la notifica è stata effettuata ben oltre il termine di centocinquanta (150) giorni giudicati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 255 del 1994) come il "massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della Pubblica Amministrazione da un lato e del privato cittadino dallaltro".
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 198/1996, ha dichiarato inoltre l'illegittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, nell'ipotesi di identificazione dell'effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l'intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione per contrasto con lart. 24 della Costituzione (se vuoi ti posso mandare l'intero testo della sentenza ;))...
Attenzione però ad eventuali regolamenti aziendali interni.... Può darsi che tutti i dipendenti siano obbligati a saldare le contravvenzioni a loro imputabili senza possibilità di ricorso... Questo solo tu puoi saperlo!
In ogni caso protestare (civilmente) non ti costa nulla... (tanto hai già pagato!! ??? ::) :D)
CIAO!!!
grazie per il hiarimento.
Per quanto riguarda il regolamento aziendale interno....di solito le multe le pagano loro e basta.
ciao e grazie...
Citazione di: ROBY_HRC il Luglio 14, 2008, 14:36:34 PM
TUTTO cioò mi interessa....
nella busta paga di maggio 2008 mi trovo un addebito di 158 euro per violazione del 142/8 (bvelocità) in data03/11/2006 a prato. (ero li per lavoro con mezzo aziendale).
L'infrazione è stata verbalizzata l'11/01/2007 e notificata o meglio...depositata presso l'agente postale in data 01/10/2007 quindi ben9 mesi e 2 giorni dopo aver infranto l'articolo.
La mia azienda ha ricevuto il verbale ma si è dimenticata di pagare la multa e comunicare i miei dati. (non so in che data hanno ricevuto la multa ma presumo verso metà ottobre 2007).
Un paio di mesi fa arrivano in ditta le 250 euro da pagare per per non aver comunicato i miei dati più le 158 euro di multa.
A questo punto la ditta si fa carico dei 250 euro e mi addebita i 158 per la multa.
Sono intenzionato a chiedere risarcimento all'ufficio personale in quanto la multa è stata notificata ampiamente dopo i termini di legge e quindi contestabile.
Se mai i 158 euro dovrebbe pagarli quello stordito/a dell'amministrazione che non ha verificato la data di notifica , non ha nè pagato nè contestato la multa , nè mi ha informato di aver preso una multa che altrimenti avrei contestato io.
cosa ne dici Belze? Mi trovo nella ragione?
ciao roby
scusa roby, non mi ero avveduto della richiesta, anche se jimbo fa egregiamente sia il suo che il mio lavoro. :P
Nel tuo caso l'azienda avrebbe dovuto provvedere immediatamente a comunicare i tuoi dati, operazione a seguito della quale era onere del comando al quale appartengono gli accertatori notificarti altra copia dello stesso verbale onde consentire il diritto alla difesa. In detto caso avresti avuto il 100% di possibilità, come dice il mio praticante avvocato :D, di vincere il ricorso e nessuno avrebbe pagato nulla. L'inerzia dell'azienda è doppiamente colpevole poichè in detto caso non sarebbe mai stato notificato il verbale per violazione del 126 bis. In una parola, resti tra noi, l'Ufficio legale fa acqua da tutte le parti ed hanno buttato via 408 euri ;D :D :D ;D